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Per indennita' di vitto fuori residenza il dottore agronomo avra' diritto a 1.370 (milletrecentosettanta) per la giornata intera, a lire 750 (settecentocinquanta) per mezza giornata. Per la indennita' di alloggio il dottore agronomo avra' diritto a lire 750 (settecentocinquanta) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art75 · fonte del testo