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I compensi stabiliti nella presente tariffa escludono che il dottore agronomo incaricato sia o diventi, parzialmente o totalmente, il fornitore o l'appaltatore di materiale o di mano d'opera; e non ammettono che esso percepisca a qualunque titolo delle provvigioni o mediazioni dai fornitori ed appaltatori medesimi.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art82 · fonte del testo