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L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al dottore agronomo sono soggetti alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il dottore agronomo e' iscritto. Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del dottore agronomo, potra' essere rimessa al giudizio di uni Collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti, fra i dottori agronomi, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
