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La revisione e la liquidazione delle specifiche potra' essere richiesta alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine tanto dai dottori agronomi iscritti, quanto dai committenti delle opere cui si riferiscono le specifiche stesse. La domanda scritta dovra' essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimarra' agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine, dai documenti necessari a far apprezzare le prestazioni date dal professionista; dagli schieramenti che, a seconda dei vari casi, possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori. Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale sara' applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base quando questi siano gia' stati approvati dal committente. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio potra' nominare una Commissione di tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo, la quale esami ed esprima un parere sulla liquidazione da compiersi. Il parere della Commissione non e' vincolante. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine da' comunicazione al richiedente del risultato della revisione e della liquidazione.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art84 · fonte del testo