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Se la revisione o la liquidazione delle specifiche e' richiesta dal dottore agronomo iscritto, spetta al Consiglio dell'Ordine, quale corrispettivo del servizio, l'1 per cento dell'importo totale della somma risultante dalla revisione o dalla liquidazione. Se la revisione o la liquidazione e' richiesta da un estraneo, la percentuale viene raddoppiata.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
