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Se la revisione o la liquidazione delle specifiche e' richiesta dal dottore agronomo iscritto, spetta al Consiglio dell'Ordine, quale corrispettivo del servizio, l'1 per cento dell'importo totale della somma risultante dalla revisione o dalla liquidazione. Se la revisione o la liquidazione e' richiesta da un estraneo, la percentuale viene raddoppiata.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art85 · fonte del testo