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Le variazioni ai progetti o alle relazioni cosi' come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazione, richiesto dal committente, debbono essere compensate in aggiunta alle competenze del progetto originario.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art91 · fonte del testo