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Gli onorari dovuti ad uno specialista al quale si e' rivolto il dottore agronomo per incarico o col permesso del committente verranno pagati dal committente stesso indipendentemente dalle competenze dovute al dottore agronomo.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art94 · fonte del testo