Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1952 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:
tolto: TABELLA N. 3 TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE (articoli 108, 127, 128 e 145) I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5000 abitanti.. L. 625 II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non ai 10.000 abitanti.............................. " 625 III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti.......................... " 1000 IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti.......................... " 1000 V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti......................... " 2000 VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti......................... " 5000 VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti... " 7000
tolto: N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.
tolto: TABELLA N. 6 TASSA ANNUA DI ISPEZIONE (articolo 196)
tolto: a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta......................................... L. 5000
tolto: b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta.............................................. " 2000
tolto: I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-14;403~artunico · fonte del testo