Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.
Testo vigente dal 24 luglio 1956
