[1]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con le disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1956
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - CORTESE - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
Testo vigente dal 24 luglio 1956
