L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, e' abrogato.
Testo vigente dal 14 aprile 1973
L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, e' abrogato.
Testo vigente dal 14 aprile 1973
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-03-28;90~art3 · fonte su Normattiva