Art. 19 — Modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale ».
Testo vigente dal 2 luglio 2024
