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Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;964~art1 · fonte del testo