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L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' integrato come segue: "Lo stanziamento di cui al precedente comma avra' termine con l'esercizio 1984-1985".

Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;208~art1 · fonte del testo