Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e' integrato come segue: "Lo stanziamento di cui al precedente comma avra' termine con l'esercizio 1984-1985".
Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
