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All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvedera' con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
