Art. unico
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Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, numero 465, il decennio di servizio di cui all'art. 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, e' elevato di cinque anni. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010
