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Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, e' elevato Si 120 miliardi di lire ed e' portato per detto esercizio finanziario a 270 miliardi di lire. Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere a carico dello Stato previsto per l'esercizio finanziario 1963-64.

Testo in vigore dal 20 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;232~artunico · fonte del testo