L'immobile che verra' costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sara' esente da imposta, tassa e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della Provincia, del comune di Roma e di altri enti. Saranno altresi' esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonche' mobili destinati allo arredamento dei locali dell'Accademia. I materiali, i mobili, i libri e gli altri oggetti da importare eventualmente per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine ne' ad eventuali restrizioni alle importazioni.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1605~art3 · fonte del testo