L'immobile che verra' costruito sull'area di cui all'art. 1 della presente legge sara' esente da imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della Provincia, del comune di Roma e di altri Enti. Saranno altresi' esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonche' i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia. I materiali, mobili, libri ed altri oggetti eventualmente da importare per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine ne' ad eventuali restrizioni alle importazioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-26;211~art3 · fonte del testo