Art. 3 (Accordo)
Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprieta' sui suoli e sugli edifici (destinati a sede delle istituzioni previste dagli articoli 1 e 2, nonche' dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali. Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse. Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a norma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle istituzioni predette, ciascun Governo accordera' alle istituzioni dell'altra Alta Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe istituzioni del proprio Paese. Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti Autorita' per quanto concerne la disponibilita' e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle istituzioni medesime.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
