L'Amministrazione finanziaria e', altresi', autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui al precedente articolo 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi pubbliche, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;652~art3 · fonte su Normattiva