La vendita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla condizione che il comune di Venezia, sul relativo atto si impegni:

  • 1)a sollevare l'amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del terreno, nonche' da ogni pretesa di terzi costruttori;
  • 2)a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari;
  • 3)a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terreni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1266~art2 · fonte del testo