Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, e' autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o piu' atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' di Stato, la transazione verra' stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.
Testo vigente dal 22 luglio 1998
