Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1. I giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 30 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;497~art5 · fonte su Normattiva