I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista "Baracca", saranno totalmente compensati.
Testo vigente dal 8 giugno 1971
I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista "Baracca", saranno totalmente compensati.
Testo vigente dal 8 giugno 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-05-08;313~art3 · fonte su Normattiva