Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

Testo vigente dal 24 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;952~art1 · fonte del testo