Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3500 milioni di lire, un contributo annuo del 2,50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente art. 2. Tale contributo sara' limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unita' lavorative da assumere e l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica e di lire 4 milioni per tutti gli altri settori, e sara' corrisposto, annualmente, agli Istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo. La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente art. 2 per l'assunzione delle nuove unita' lavorative. Le somme non utilizzate sulle annualita' di cui al primo comma del presente articolo andranno ad aumentare le disponibilita' negli anni successivi.

Testo vigente dal 30 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;296~art4 · fonte del testo