Le somme di cui all'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto Mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attivita' aziendale. Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilita' economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).

Testo vigente dal 24 settembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;952~art2 · fonte del testo