I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta' di anticipare una o piu' rate.

Testo vigente dal 23 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;377~art2 · fonte su Normattiva