L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attivita' educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potra' avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.

Testo vigente dal 23 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;377~art3 · fonte su Normattiva