Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.
Testo vigente dal 4 ottobre 1980
Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.
Testo vigente dal 4 ottobre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-09-23;591~art2 · fonte su Normattiva