Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuite, tra le altre, le seguenti mansioni:
- a)controllo dell'organizzazione operativa e dell'attivita' delle societa' e dei privati titolari della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di una o piu' delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione;
- b)controllo delle rotte della linea aerea e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;
- c)esami a terra e in volo dei piloti per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio; esami di abilitazione per il pilotaggio dei diversi tipi di aeromobile; prove in volo per il rilascio delle abilitazioni alla condotta di aeromobili in volo strumentale (IFR);
- d)accertamento e controllo delle capacita' dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacita', delle licenze e delle abilitazioni;
- e)controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta;
- f)controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari;
- g)ispezione alle scuole di volo;
- h)controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo. Compete inoltre al predetto personale la trattazione delle pratiche relative alle seguenti materie:
- a)direttive operative riguardanti le scuole di volo;
- b)proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame per il conseguimento dei titoli aeronautici;
- c)valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo;
- d)studio dei risultati delle attivita' delle scuole di volo;
- e)pareri sull'adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee;
- f)studi relativi all'agibilita' degli aeroporti sotto il profilo operativo;
- g)pareri per le manifestazioni aeree;
- h)elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi operai ivi delle compagnie di navigazione aerea. Compete altresi' al personale innanzi citato l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali.
Testo vigente dal 4 ottobre 1980
