Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuite, tra le altre, le seguenti mansioni:

  • a)controllo dell'organizzazione operativa e dell'attivita' delle societa' e dei privati titolari della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di una o piu' delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione;
  • b)controllo delle rotte della linea aerea e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;
  • c)esami a terra e in volo dei piloti per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio; esami di abilitazione per il pilotaggio dei diversi tipi di aeromobile; prove in volo per il rilascio delle abilitazioni alla condotta di aeromobili in volo strumentale (IFR);
  • d)accertamento e controllo delle capacita' dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacita', delle licenze e delle abilitazioni;
  • e)controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta;
  • f)controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari;
  • g)ispezione alle scuole di volo;
  • h)controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo. Compete inoltre al predetto personale la trattazione delle pratiche relative alle seguenti materie:
  • a)direttive operative riguardanti le scuole di volo;
  • b)proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame per il conseguimento dei titoli aeronautici;
  • c)valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo;
  • d)studio dei risultati delle attivita' delle scuole di volo;
  • e)pareri sull'adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee;
  • f)studi relativi all'agibilita' degli aeroporti sotto il profilo operativo;
  • g)pareri per le manifestazioni aeree;
  • h)elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi operai ivi delle compagnie di navigazione aerea. Compete altresi' al personale innanzi citato l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali.

Testo vigente dal 4 ottobre 1980

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-09-23;591~art3 · fonte del testo