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Per tutto quanto non e' espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui all'articolo 7 le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo 7 e' effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art12 · fonte del testo