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Gli incarichi gia' conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010
