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E' autorizzata per il 1990 l'effettuazione della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50 per cento all'erario e per il 50 per cento al comune di Viareggio, che destina tale quota alla valorizzazione e al potenziamento della manifestazione. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, e' regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1990 al 22 dicembre 2008
