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I biglietti della lotteria autorizzata con l'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1990 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;423~art2 · fonte del testo