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Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1990 al 22 dicembre 2008
