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E' autorizzata altresi' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 si applicano anche alla "Lotteria di Venezia". Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della citta' di Venezia. I biglietti della "Lotteria di Venezia" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire allo estero i biglietti della "Lotteria di Venezia".

Testo in vigore dal 12 maggio 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-28;174~art2 · fonte del testo