L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione e' a carico dello Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.

Testo vigente dal 9 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1263~art4 · fonte del testo