L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, e' a carico dello Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1600~art3 · fonte su Normattiva