Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e' autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.

Testo vigente dal 9 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;670~art1 · fonte del testo