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Per la realizzazione dei predetti programmi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede all'IRVAM contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi di attuazione nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 3.

Testo in vigore dal 1 giugno 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;237~art2 · fonte del testo