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All'onere conseguente all'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede a carico dello stanziamento di cui al capitolo 1533 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario medesimo.
Testo in vigore dal 1 giugno 1977 al 22 dicembre 2008
