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Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto e' autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle localita' ove se ne manifesti la necessita' per garantire la piena ed immediata funzionalita' dei comandi, reparti ed enti delle forze armate.
Testo in vigore dal 20 maggio 1974 al 9 ottobre 2010
