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Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. La composizione e l'entita' massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge. I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-01-26;21~art1 · fonte del testo