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Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente e' posto in soprannumero all'organico dalla data di decorrenza della convenzione. Per il conseguente ripianamento degli effettivi e' autorizzato il ricorso anche ad arruolamenti straordinari. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010
