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Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sara' determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verra' assunto dall'Arma dei carabinieri in virtu' della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010
