Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il contingente dei militari del Corpo della guardia di finanza gia' utilizzato per il servizio di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, all'atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, viene assorbito nell'ambito delle attuali vacanze degli organici del Corpo. Il restante personale resta in soprannumero. L'assorbimento del personale in soprannumero avverra' in ragione del 20 per cento delle successive vacanze di organico.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010
