All'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434, dopo il quarto comma di cui alla legge stessa e' aggiunto il seguente: "I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo".

Testo vigente dal 19 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1997~artunico · fonte del testo