I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda. Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.
Testo vigente dal 20 maggio 1950
I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda. Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.
Testo vigente dal 20 maggio 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-03-06;227~art2 · fonte del testo