I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda. Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;227~art2 · fonte del testo